Questions & Answers
Domande e risposte sull'attuazione delle nuove disposizioni dell'UE in materia di etichettatura dei vini a seguito della modifica del Commissione regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e Commissione regolamento delegato (UE) 2019/33
Etichettatura elettronica
Fonte: Eur-Lex.europe.eu
26) Sarà obbligatorio disporre di un sistema/software specifico per la fornitura di informazioni per via elettronica? Le informazioni nutrizionali complete fornite per via elettronica possono essere indicate sull’imballaggio utilizzando anche i codici 2D meno comuni?
Il regolamento OCM modificato non specifica quali mezzi elettronici dovrebbero essere utilizzati per fornire la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti off-label, né quali sono i tipi di accesso elettronici specifici per tali informazioni. L'unica condizione stabilita nel regolamento OCM modificato per quanto riguarda il funzionamento dei mezzi elettronici è che il sistema da utilizzare non deve raccogliere né tracciare i dati degli utenti. La Commissione non ha il potere di definire ulteriori norme in materia di etichettatura elettronica o di specifici mezzi elettronici da utilizzare.
La fornitura di informazioni può essere effettuata, in linea di principio, con qualsiasi mezzo elettronico, etichettatura elettronica o mezzi di etichettatura elettronica accessibili al pubblico mediante un codice a barre di qualsiasi tipo (QR, 2D diverso dal QR, 1D, chip), con un link che rimanda a informazioni online reperibili utilizzando strumenti di accesso universale (ad esempio uno smartphone).
La visualizzazione del link che rimanda alle informazioni elettroniche sull'imballaggio o sull'etichetta dovrebbe essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento FIC per la presentazione delle indicazioni obbligatorie. In particolare, esso deve figurare direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta ed essere apposto in un punto ben evidente in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e, se del caso, indelebile. Non deve essere in alcun modo nascosto, oscurato, limitato o separato da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.
Inoltre dovrebbe consentire un accesso facile, diretto e universale alle informazioni, in modo comparabile alla presenza delle indicazioni sull'imballaggio o sull'etichetta apposta. Il ricorso a mezzi altamente specializzati o non comuni per l'accesso alle informazioni non risponde agli obiettivi dell'etichettatura elettronica e appare inappropriato come strumento di sostegno per la fornitura di informazioni ai consumatori.
27) La dichiarazione nutrizionale completa e l’elenco degli ingredienti disponibili per via elettronica possono essere forniti tramite un codice QR apposto sull’etichetta del vino, che rimanda a un’etichetta elettronica contenente la dichiarazione completa e l’elenco degli ingredienti?
Il regolamento OCM modificato prevede che sia la dichiarazione nutrizionale che l'elenco degli ingredienti possono essere forniti «per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta». I codici QR sono infatti uno dei metodi possibili per consentire ai consumatori di accedere, mediante indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio, alle informazioni elettroniche di cui sopra.
28) Il codice QR può essere riportato tramite un «adesivo» in aggiunta all’etichetta originale della bottiglia o deve far parte dell’etichetta originale del produttore?
La sezione 2.2 della comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull'applicazione del regolamento FIC (9) prevede che « le etichette non possono essere facilmente amovibili, poiché ciò metterebbe a rischio il diritto del consumatore di disporre di tali informazioni o di avervi accesso ».
Inoltre la fornitura per via elettronica delle informazioni dettagliate pertinenti all'elenco degli ingredienti e alla dichiarazione nutrizionale non esula dall'obbligo di presentare le informazioni pertinenti, conformemente alla legislazione dell'UE e indipendentemente dal fatto che il codice QR sia o meno un adesivo. In particolare occorre garantire che, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33, le informazioni pertinenti all'elenco degli ingredienti e alla dichiarazione nutrizionale, che sono indicazioni obbligatorie (articolo 119 del regolamento OCM modificato), figurino nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie e possano essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente, in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.
29) Esistono specifiche di progettazione relative alla dichiarazione nutrizionale e alla sua rappresentazione elettronica, oppure c’è spazio per la personalizzazione?
Le norme per la presentazione della dichiarazione nutrizionale sono quelle definite all'articolo 34 del regolamento FIC, come descritto anche nella sezione precedente, in particolare alla domanda 19 (cfr. anche la sezione 3 della comunicazione della Commissione relativa alle domande e risposte sull'applicazione del regolamento FIC8). Tali norme si applicano alla dichiarazione nutrizionale, sia essa presentata sull'etichetta fisica o per via elettronica.
30) È possibile collegare, tramite un codice QR o codice analogo, l’«etichetta elettronica» che presenta la dichiarazione nutrizionale completa e l’elenco degli ingredienti alla pagina iniziale del produttore all’interno del suo sito web?
No. L'articolo 119, paragrafo 5, del regolamento OCM modificato prevede che le informazioni sulla dichiarazione nutrizionale completa e sull'elenco degli ingredienti non figurino insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e che non siano raccolti né tracciati i dati degli utenti. Secondo i servizi della Commissione, la presentazione di queste informazioni obbligatorie nel sito web dei produttori non sembra soddisfare le condizioni di cui all'articolo 119, paragrafo 5, in quanto il sito web di un produttore di vino contiene in genere informazioni pertinenti a fini commerciali o di marketing. Inoltre i siti web tracciano solitamente le informazioni sugli utenti.
I mezzi elettronici/la piattaforma su cui sono inserite le informazioni dovrebbero fornire le stesse garanzie di quelle esistenti in termini di leggibilità, stabilità, affidabilità, durabilità ed esattezza delle informazioni per tutta la durata di vita del prodotto quando le informazioni sono visualizzate sull'imballaggio o sull'etichetta apposta. Il fatto di garantire tali caratteristiche viene messo in discussione laddove le informazioni siano inserite sul sito web di un produttore che potrebbe essere facilmente modificato in qualsiasi momento, anche quando il prodotto è già sul mercato.
31) I produttori possono inserire nelle etichette codici QR supplementari sui quali mostrare le informazioni di marketing, oltre ai codici catalogati come «mezzi elettronici»?
La fornitura di informazioni supplementari facoltative sull'etichetta, come un codice QR aggiuntivo, è disciplinata dall'articolo 118 del regolamento OCM, secondo cui l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli può essere completata da indicazioni supplementari solo se tali indicazioni soddisfano i requisiti del regolamento FIC.
L'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento FIC stabilisce che le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria non inducono in errore il consumatore, non sono ambigue né confuse per il consumatore e sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti. L'articolo 37 del regolamento FIC stabilisce che tali informazioni non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti.
L'uso di codici QR aggiuntivi non dovrebbe indurre in errore o creare confusione per i consumatori e non dovrebbe occupare lo spazio disponibile per le indicazioni obbligatorie, e ciò riguarda anche i codici che danno accesso alle informazioni obbligatorie per via elettronica.
32) È possibile creare un unico codice QR che funga da codice EAN e, contemporaneamente, contenga dati obbligatori, come l’elenco degli ingredienti e i valori nutrizionali?
Il principale interrogativo da porsi relativamente alla presentazione delle informazioni non dovrebbe essere la loro obbligatorietà o meno, bensì il pubblico al quale esse sono destinate e l'obiettivo delle diverse informazioni.
Nel caso delle informazioni da indicare obbligatoriamente in etichetta fornite per via elettronica (elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale), il pubblico destinatario sono i consumatori, che dovrebbero poter accedere immediatamente a informazioni esatte e non fuorvianti. Le informazioni EAN non sono destinate ai consumatori, bensì mirano ad aiutare gli operatori (produttori, venditori, fornitori) a identificare le merci e a facilitare e controllare le operazioni di commercializzazione.
L'uso di un unico codice QR non è vietato se garantisce, durante la scansione, una chiara distinzione tra le informazioni destinate rispettivamente ai consumatori e agli operatori commerciali. In altre parole, al momento della scansione del codice unico, dovrebbe impedire l'esposizione dei consumatori alle informazioni che non sono di loro interesse.
33) Stampare sull’etichetta l’indirizzo di un sito web in cui il consumatore può trovare le informazioni pertinenti soddisferebbe tale requisito?
Non si può ritenere che un semplice indirizzo di un sito web stampato sull'etichetta possa soddisfare gli obblighi di etichettatura relativi alla fornitura di indicazioni obbligatorie per via elettronica. Per definizione, le informazioni pertinenti devono essere direttamente accessibili mediante un codice a lettura ottica che dia accesso diretto alle informazioni pertinenti. Un dispositivo di accesso universale, come uno smartphone, deve essere in grado di leggere/scansionare il codice sull'etichetta e di indirizzare immediatamente l'utente alle informazioni pertinenti.
34) Le etichette di vini diversi dello stesso produttore possono contenere informazioni supplementari fornite per via elettronica sullo stesso sito web, oppure ogni tipo di vino dovrebbe disporre di un link a un sito web distinto?
Le informazioni obbligatorie (elenco degli ingredienti, dichiarazione nutrizionale) di vini diversi, fornite per via elettronica, possono essere presentate sullo stesso sito, ma il link di ogni singola etichetta dovrebbe portare senza ambiguità a visualizzare informazioni specifiche per una o più partite di un unico prodotto vitivinicolo di riferimento, in modo chiaramente distinto e fornendo ai consumatori un accesso semplice alle informazioni corrette, evitando qualsiasi rischio di fuorviarli, esattamente allo stesso modo di un'etichetta cartacea individuale che identifica un determinato alimento.
35) Per quanto riguarda la «raccolta dei dati», il consenso dell’interessato può rendere legittima la raccolta dei dati?
Il regolamento OCM modificato prevede che le informazioni sulla dichiarazione nutrizionale completa e sull'elenco degli ingredienti non figurino insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e che non siano raccolti né tracciati i dati degli utenti. Non ci sono eccezioni alla regola e pertanto non è consentito chiedere il consenso dell'utente per stabilire se i suoi dati possano essere tracciati o meno. Inoltre l'accesso alle informazioni obbligatorie da parte dei consumatori/utenti dovrebbe essere diretto e senza fasi intermedie, come la compilazione di moduli o questionari o il passaggio attraverso siti intermedi. I servizi della Commissione si aspettano che il codice, una volta letto/scansionato, conduca immediatamente e direttamente l'utente alle informazioni obbligatorie dell'etichetta.
36) Qual è l’interpretazione della Commissione europea in merito al concetto di «a fini di marketing»? In che misura l’inclusione di un’indicazione sull’etichetta elettronica (ad esempio in merito alla sostenibilità, all’origine del prodotto o alla certificazione, ecc.) può essere considerata un’informazione facoltativa da includere legittimamente nell’etichetta? E quando può invece essere considerata «marketing»?
L'articolo 119, paragrafo 5, lettera b), del regolamento OCM modificato fa riferimento alle «informazioni inserite a fini commerciali o di marketing». L'interpretazione di tale articolo dovrebbe essere la seguente: le informazioni obbligatorie devono essere presentate in un ambiente neutrale, per garantire che l'attenzione del lettore non sia orientata verso la promozione dell'acquisto del prodotto, sia in modo diretto (ad esempio attraverso link a siti web, promozioni, indicazione dei punti vendita, ecc.) sia indiretto (ad esempio mediante una grafica con elementi di attrazione visivi o sonori, frasi o dichiarazioni che possono attrarre il consumatore, linguaggio commerciale o altre strategie commerciali volte a influenzare il comportamento di acquisto e la decisione dei consumatori).
La fornitura di altre informazioni supplementari facoltative sull'etichetta (tra cui le etichette elettroniche) è disciplinata dall'articolo 118 del regolamento OCM, secondo cui l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli può essere completata da indicazioni supplementari solo se esse soddisfano i requisiti del regolamento FIC. In particolare, l'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento FIC stabilisce che le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria non inducono in errore il consumatore, come previsto dall'articolo 7 di tale regolamento, non inducono in errore il consumatore, non sono ambigue né confuse per il consumatore e sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti. Inoltre l'articolo 37 del regolamento FIC stabilisce che tali informazioni non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti.
37) L’inclusione sull’etichetta di un link al sito web di commercio elettronico di un’azienda vinicola è considerata un’azione a fini di marketing?
L'inclusione di un sito web di commercio elettronico o di un sito web di un'azienda vinicola è senza dubbio considerata un'azione «a fini di marketing».
38) Le informazioni fornite per via elettronica come dovrebbero essere identificate sull’etichetta per chiarire il contenuto dei mezzi elettronici? Il codice QR può essere identificato con un simbolo (ad esempio, la lettera «i» è destinata a «informazioni per i consumatori») o dovrebbe fare esplicito riferimento, tramite indicazioni scritte, alle informazioni obbligatorie a cui rimanda il codice QR? L’utilizzo di indicazioni scritte sarebbe troppo oneroso e rischierebbe di frammentare il mercato interno?
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento FIC prevede che «le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire». Se sull'etichetta non figura un chiaro riferimento al contenuto delle informazioni fornite per via elettronica, il consumatore può difficilmente interpretare e comprendere la natura delle informazioni (obbligatorie o meno) contenute nel link. Si potrebbe ritenere che si tratti di informazioni obbligatorie che sono nascoste, non evidenti e non facilmente visibili.
La presentazione di un codice QR dovrebbe pertanto essere chiara per i consumatori per quanto riguarda il suo contenuto, ossia le informazioni obbligatorie presentate per via elettronica. Termini o simboli generici (come una «i») non sono sufficienti per soddisfare gli obblighi di questa disposizione. Se le informazioni fornite per via elettronica (identificate, ad esempio, da un codice QR) riguardano l'elenco degli ingredienti, è necessario utilizzare un'intestazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento FIC, come avviene attualmente per le etichette cartacee utilizzate per altri alimenti (ossia contenenti la parola «ingredienti»).
Per i termini utilizzati, il loro regime linguistico è soggetto alle stesse norme delle altre indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 119 del regolamento OCM, vale a dire le norme definite lex specialis all'articolo 121 del regolamento OCM.
39) Come si stabilisce quale soggetto dovrebbe essere incaricato di verificare che i dati degli utenti non siano raccolti o tracciati o che le informazioni non siano presentate insieme ad altre informazioni a fini commerciali o di marketing?
Le disposizioni di cui all'articolo 119, paragrafi 4 e 5, del regolamento OCM modificato che stabiliscono le prescrizioni applicabili nei casi in cui la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti sono forniti per via elettronica fanno riferimento a due indicazioni obbligatorie di etichettatura per i prodotti vitivinicoli, quali definite all'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento OCM.
L'articolo 90 bis del regolamento OCM modificato fa riferimento ai controlli e alle sanzioni riguardanti le norme di commercializzazione. Il paragrafo 1 di tale articolo esplica le responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l'immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento OCM, che non sono etichettati in conformità del regolamento. Il paragrafo 3 dello stesso articolo fa riferimento ai controlli che gli Stati membri devono effettuare per verificare la conformità di taluni prodotti, compreso il vino, alle norme di commercializzazione stabilite dal regolamento OCM.
Il controllo del rispetto delle disposizioni di cui sopra dovrebbe pertanto essere effettuato dalle stesse autorità degli Stati membri incaricate del controllo dell'etichettatura e della presentazione dei prodotti vitivinicoli.
40) Il consumatore ha il diritto di accedere per un periodo prolungato alla pagina a cui conduce il codice QR? La Commissione intende formulare una raccomandazione in merito al tempo in cui il codice QR dovrebbe rimanere disponibile dopo la vendita del vino?
L'articolo 12 del regolamento FIC stabilisce che le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere disponibili e facilmente accessibili per tutti gli alimenti. Le informazioni obbligatorie fornite per via elettronica (ad esempio tramite un codice QR) dovrebbero rimanere accessibili allo stesso modo di quelle fornite su un'etichetta fisica, ossia dovrebbero essere disponibili almeno durante il periodo di tempo in cui si prevede che una categoria specifica di prodotti vitivinicoli rimanga idonea al consumo in condizioni normali di conservazione, al fine di garantire l'accesso dei consumatori alle informazioni obbligatorie in qualsiasi momento durante il ciclo di vita previsto del prodotto. A tale riguardo, la presenza e l'esattezza delle informazioni sono di competenza dell'operatore commerciale responsabile delle informazioni sugli alimenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento FIC. Gli operatori del settore alimentare sono inoltre responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento FIC.